Servizio Fitosanitario della Regione Campania

La disciplina fitosanitaria europea, in vigore dal 14 dicembre 2019 - regolamento (UE) 2016/2031 - ha introdotto diverse novità per gli operatori professionali del settore vivaistico nelle fasi di produzione, commercializzazione di piante e dei materiali di moltiplicazione. Il regolamento (UE) 2016/2031 è uno dei provvedimenti base della nuova normativa relativamente alle misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante. Tutte le piante e i prodotti specificati dalla nuova normativa fitosanitaria (Allegati XIII e XIV del regolamento 2019/2072) possono essere commercializzati e movimentati all’interno del territorio europeo solo se accompagnati da un passaporto delle piante (PP) o da un passaporto delle piante per Zone protette (ZP).

 

Cos'è?

Il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio ha introdotto all’art. 65 il Registro ufficiale degli operatori professionali. La registrazione al RUOP è unica sul territorio nazionale. Gli operatori professionali devono richiedere la registrazione al Servizio Fitosanitario ove si trova la sede legale dell’azienda

A chi si rivolge

Agli operatori professionali;

  1. che introducono o spostano nell'Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante, compreso il passaporto per le zone protette;
  2. che chiedono all'autorità competente di rilasciare i certificati fitosanitari per l’esportazione, la riesportazione e la pre-esportazione;
  3. autorizzati ad applicare i marchi su imballaggi ISPM 15 o a rilasciare altri attestati diversi dal marchio per il materiale da imballaggio di legno;
  4. diversi da quelli sopra elencati se richiesto da altro atto di esecuzione
Sono esclusi dalla registrazione al RUOP:

  1. Gli OP che forniscono esclusivamente e direttamente ad utilizzatori finali piante, prodotti vegetali e altri oggetti mediante vendita diretta realizzata o presso la sede aziendale e/o il luogo di produzione, i mercati agricoli o altri mercati locali situati nella regione ove ha sede l’OP;
  2. Quelli che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di sementi (fatta eccezione per le sementi che devono circolare con il passaporto delle piante);
  3. Gli operatori la cui attività si limita esclusivamente al trasporto di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, compresi gli oggetti di ogni tipo con l’utilizzo di materiale da imballaggio in legno per conto di un altro operatore professionale.
Attenzione!
Per le categorie di operatori professionali di cui ai punti 1 e 2 è obbligatorio essere in possesso della registrazione al RUOP ed è dovuto per entrambe un diritto obbligatorio (tariffa).
Anche per le categorie di operatori di cui al 3 punto è obbligatoria l’iscrizione al RUOP ma sono esenti dal pagamento del diritto obbligatorio annuale.

Accedi al servizio

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Contatti

  • Avellino - Centro Direzionale Collina Liquorini - 83100 Avellino tel. 0825 765517
  • Benevento - Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento tel. 0824 364247
  • Caserta - Viale Carlo III n. 153 "EX C.I.A.P.I." - 81020 San Nicola la Strada (CE)
  • Tel. 0823.554115/113
  • Napoli - Centro Direzionale Isola A/6 - 80143 Napoli tel. 081 7967214/06
  • Salerno - via Porto 6 - 84100 Salerno tel.089 2589121/122

Documenti

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19

Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625

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